La legge n. 133/2008 - articolo 67, comma 11 - ha previsto che tutte le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web la documentazione trasmessa annualmente all’Organo di controllo in materia di contrattazione integrativa”.
La circolare n. 1 del 20 gennaio 2009 della Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che l’adempimento è da intendersi assolto con la pubblicazione del testo degli accordi integrativi nonché delle specifiche schede informative 2 e tabelle 15 del conto annuale.
Le pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 21 della legge 19 giugno 2009, n. 69 hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché i documenti sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distribuito per uffici di livello dirigenziale.